1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune nel cui territorio è concessa l'autorizzazione per la nuova istituzione, ovvero ai due comuni, secondo l'ipotesi e le modalità previste all'articolo 2, comma 4.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune o dai comuni di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, oppure attraverso un soggetto, persona fisica o società con capitale privato che gestisca l'esercizio in regime di concessione, rilasciata a sensi del regolamento di cui all'articolo 4.